1. E’ istituito, presso la direzione regionale competente in . materia di sport, l’Osservatorio regionale sulle attività sportiva ed amatoriale, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:
a) raccolta di dati e di infomiazioni finalizzati alla programmazione regionale ed alla definizione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge;
b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;
c) realizzazione di indagini, studi, ricerche, convegni e seminari sulle attività sportiva ed amatoriale ed attivazione di collaborazioni, al fine di verificare l’integrazione delle politiche per lo sport con le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche e giovanili;
d) pubblicazioni divulgative dei valori olimpici in tutte le discipline e a ogni livello per la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all’osservanza delle regole di gioco e a comportamenti solidali e responsabili.
2. L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la commissione competente, disciplina con deliberazione la composizione dell’Osservatorio. Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio ed il relativo programma annuale delle attività aonn disciplinati con apposito regolamento interno.
4. La partecipazione all’Osservatorio è a titolo gratuito e dà luogo per i componenti esterni ad un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nonché alla corresponsione di un gettone di presenza ai sansi della normativa vigente.