1. In  attesa  dell’approvazione della  normativa relativa al conferimento delle funzioni non fondamentali alle province e alla Città metropolitana di Roma Capitale, le province, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge e della progrmmazione regionale di cui agli articoli l3 e 14, svolgono, in particolare,le seguenti funzioni e compiti:

a) favoriscono, anche in collaborazione con i comuni, la pratica e l’organizzazione delle attività sportive ed amatoriale, la realizzazione di impianti e di luoghi dello sport di interesse provinciale nonché l’impiego di attrezzature che permettano la pratica delle suddette attività in sicurezza;     

b) incentivato la realizzazione di attività di ricerca, sperimentazione e informazione d’interesse provinciale nel campo dello sport e della medicina sportiva, ponendosi come obiettivo primario la lotta al doping;

c) provvedono all’elaborazione tecnica dei progetti di impianti e di attrezzature sportive di interesse comunale in collaborazione con i comuni che ne fanno richiesta;

d) promuovono, nelle strutture e negli impianti sportivi scolastici, presenti sul territorio della provincia, iniziative volte alla fruizione degli stessi in fasce orarie exfracurricolari;

e) promuovono il collegamento con le altre istituzioni pubbliche e con i soggetti privati che operano in ambito sportivo;

f) coordinano la rilevazione dei dati relativi ai servizi sportivi.