1. La Regione assicura il coordinamento istituzionale per facilitare l’integrazione tra le politiche per lo sport e le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche e giovanili, quale strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 3 e per l’attuazione degli interventi di cui al Titolo II, avvalendosi degli organismi di cui agli articoli 9, 10 e ll .
2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, per creare una sinergia sul territorio regionale con le attività e le iniziative promosse dngli altri soggetti che operano nel settore dello sport, stipula convenzioni con il CONI, il Comitato italiano paraolimpico (CIP), le FSN, le DSA gli EPS, la Scuola regionale dello sport del Lazio, l’Uffìcio scolastico regionale, gii enti locali, gli organismi di gestione delle aree naturali protette, gli enti del servizio sanitario regionale, le scuole di ogni ordine e grado, le Università, le Forze dell’ordine e le Forze armate, il Provveditorato regionale dell’amministrazione penitenzinia e il Centro giustizia minorile per il Lazio, la Federazione dei medici sportivi, l’ lstituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito nonché con gli altri soggetti, pubblici e privati nazionali ed internazionali, che operano in ambito sportivo.