1. Ai fini della presente legge, in confotmità alla normativa vigente in materia, si intende per:
a) sport: qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
b) attività sportiva: l’attività sportiva agonistica e l’attività sportiva non agonistica;
c) attività sportiva agonistico: l’attività praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle Federazioni sportive nazionali (FSN), dagli Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dal Ministero dell’istruzione per quanto riguarda i giochi della gioventù a livello nazionale;
d) attività sportiva non agonistica: l’attività praticata dai seguenti soggetti:
- gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
- coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle FSN, alle Discipline sportive associate (DSA) e agli EPS riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi della normativa statale vigente;
- coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
e) attività amatoriale: l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle FSN, alle DSA, agli EPS riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggoti terzi;
f) impianto sportivo: i luoghi opportunamente conformati ed attrezzati per la pratica di discipline sportive regolamentate dalle FSN e dalle DSA, ai vari livelli, anche internazionali, previsti dalle FSN e dalle DSA medesime;
g) impianti sportivi complementari: impianti destinati esclusivamente alla pratica di attività fisico-sportive non regolamentate dalle FSN e dalle DSA, aventi anche finalità ludico ricreative e di benessere fisico o di attività terapeutica o riabilitativa.