1. La Giunta regionale, sentite la Consulta e la commissione consiliare competente, sulla base di quanto disposto dal piano triennale, approva il programma regionale annuale delle attività sportiva e amatoriale, di seguito denominato programma annuale, con il quale individua, in particolare:
a) gli interventi da realizzare nell’anno di riferimento, tra le tipologie individuate dall’articolo 11, comma 2, lettera b);
b) i criteri, le modalità e i tempi per la realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
c) i soggetti beneficiari dei contributi tra quelli di cui all’articolo 15;
d) i criteri e le modalità per la concessione e per l’erogazione dei contributi nonché le cause di esclusione e di revoca degli stessi;
e) le spese ritenute ammissibili e la percentuale dei contributi concedibili;
f) i casi di divieto di cumulo con altri benefici previsti dalla normativa vigente;
g) il riparto delle risorse del fondo di cui all’articolo 87 per la realizzazione del programma annuale.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al Capo II, la direzione regionale competente in materia di sporta adotta uno o più bandi, nel rispetto di quanto stabilito dal piano triennale e dal programma annuale.