1. É istituita la giornata regionale della promozione delle attività sportiva ed amatoriale e della sicurezza nello sport, da svolgersi il giorno 9 febbraio di ogni anno.

2. Il  programma  annuale di cui all’articolo 14 stabilisce le iniziative e gli interventi da realizzare nella giornata di cui al comma l e definisce i soggetti beneficiari degli stessi.