1. E’ istituita, presso l’assessurato regionale competente in materia di sport, la Consulta regionale per la promozione delle attività sportiva ed amatoriale e per le sicurezza nello sport, di seguito denominata Consulta, presieduta dall’Assessore regionale coinpetente in materia di sport o da suo delegato. La Consulta svolge, i particolare, i seguenti compiti:
a) esprime parere sul piano triennale e sul programma annuale di cui agli articoli 13 e 14;
b) formula proposte e progetti per la realizzazione degli inten’enti di cui alla presente legge per rendere effettiva la partocipazione di tutti alle attivita sportiva ed amatoriale, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani;
c) sostiene iniziative volte a diffondere una cultura sportiva che favorisca l’inclusione sociale e l’integrazione interculturale anche attraverso proposte di trasformazione e rigenerazione di aree urbane in servizi e luoghi dello sport;
d) propone azioni finalizzate al miglioramento della qualità delle attività sportiva ed amatoriale, alla prevenzione dei rischi e alla tutela dei praticanti nonchè alla qualificazione o all’aggionamemto dei soggetti che operano in ambito sportivo;
e) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a far comprendere, in particolare ai giovani, l’importanza dell’esercizio fisico per il raggiungimento di un benessere psico- fisico che favorisca un rapporto equilibrato con la proprio immagine;
f) promuovere iniziative di informazione e di comunicazione per contrastare comportamenti di dipendenza, come quelli connessi all’abuso di bevande alcoliche e quelli collegati ai rischi del doping involontario dovuto all’uso di integratori alimentari;
g) favostrisce la condivisione di conoscenze ed esperienze a livello locale, regionale, statale ed europeo, al fine di promuovere la di ffusione delle buone prassi.
2. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione e si avvale del supporto, previa stipula, ove necessaria, di apposita intesa, degli altri organismi che svolgono attività e compiti in materia di sport, previsti dalla normativa internazionale, dell’Unione europea, statale e regionale.
3. La Giunta regionale, con la propria deliberazione, stabilisce la composizione, le funzioni e le modalità di finanziamento della Consulta.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e dà luogo per i componenti esterni ad un rimborso delle spese affettivamente sostenute e documentate, nonchè alla corresponsione di un gettone di presenza ai sensi dellla normativa vigente.