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- La Regione, per favorire lo sviluppo di comportamenti ispirati a stili di vita attivi, un maggiore benessere, al fine di combattere la sedentarietà, nella considerazione che la pratica sportiva sia un servizio sociale ed un elemento basilare di formazione psicofisica, promuove e favorisce, nell’ambito del Programma triennale e del Piano annuale, lo sviluppo dell’attività sportiva e amatoriale e la pratica dello sport, anche con iniziative specifiche e, con particolare attenzione, all’ambito scolastico e universitario, alla terza età quale elemento per l’invecchiamento attivo, alle persone con disabilità,
alle persone nei luoghi di lavoro, alle persone nei luoghi di privazione della libertà
personale. - La Regione sostiene, fin dalla prima infanzia e tra i giovani, mediante la concessione di contributi, iniziative e progetti, in ambito scolastico e universitario finalizzati:
a) all’educazione allo sport, con particolare attenzione alla diffusione dei valori di inclusione sociale e integrazione interculturale;
b) alla diffusione dello sport per far acquisire, fin dalla prima infanzia, uno stile di vita attivo e a favorire la crescita emotiva, intellettiva e fisica della persona, alla conoscenza delle varie discipline sportive e alla pratica delle stesse in tutta sicurezza, in presenza di operatori qualificati;
c) alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
d) alla realizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi e campionati riservati agli studenti che frequentano la scuola secondaria di primo e secondo grado e a quelli universitari;
e) alla promozione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell’ambito del sistema dell’istruzione e formazione professionale di cui alla legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale) nonché nelle scuole secondarie di secondo grado, mediante convenzioni con gli organismi sportivi riconosciuti;
f) alla stipula di convenzioni tra gli enti locali e le istituzioni scolastiche e tra gli enti locali e le Università per programmare e promuovere una rete territoriale delle opportunità di attività motorie e consentire la pratica dell’attività sportiva nelle palestre, negli spazi giochi, negli impianti sportivi o comunque in spazi interni ed esterni destinati o idonei allo svolgimento delle stesse nonché l’utilizzo delle attrezzature ivi disponibili da parte della comunità locale, delle società e associazioni dilettantistiche e dei soggetti gestori di impianti pubblici e privati, compatibilmente con le esigenze dell’attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari previste dalla normativa statale vigente.
- La Regione al fine di favorire una migliore qualità della vita nella terza età, rappresentando lo sport uno strumento tra i più importanti per la prevenzione di molte patologie, concede agli organismi sportivi riconosciuti e agli enti del Terzo settore contributi per la diffusione della pratica sportiva tra persone anziane, anche tenendo conto della programmazione degli interventi di cui alla legge regionale 17 novembre 2021, n. 16 (Disposizioni a tutela della promozione e della valorizzazione
dell’invecchiamento attivo). - La Regione, sentito il CIP, avvalendosi del supporto della Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell’handicap) nonché della Consulta regionale per la salute mentale di cui alla legge regionale 3 luglio 2006, n. 6 (Istituzione della Consulta regionale per la salute mentale) e successive modifiche, concede contributi per:
a) il trasporto degli atleti con disabilità nei luoghi dello sport;
b) l’acquisto di speciali attrezzature tecnologicamente all’avanguardia che assicurino la sicurezza e agevolino l’esercizio della pratica sportiva;
c) la formazione e la collaborazione di istruttori specializzati;
d) le manifestazioni sportive che abbiano per scopo la piena integrazione nel mondo dello sport delle persone con disabilità;
e) le attività di studio, convegni e seminari, nonché attività di ricerca e di sperimentazione finalizzata, in particolare, all’individuazione di tecnologie avanzate per favorire la pratica dell’attività sportiva e amatoriale delle persone con disabilità ai sensi, in particolare, dell’articolo 13 della legge regionale 17 giugno 2022, n. 10 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità).
- La Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia e in accordo con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datoriali, sostiene lo svolgimento dell’attività sportiva e dell’attività motoria in genere nei luoghi di lavoro, pubblici e privati, in orario extra lavorativo, concedendo contributi per:
a) la realizzazione di spazi attrezzati fruibili dai lavoratori per lo svolgimento dell’attività sportiva;
b) la stipula di convenzioni con strutture sportive ubicate in prossimità dei luoghi di lavoro;
c) la realizzazione di manifestazioni, attività e iniziative di sensibilizzazione. - La Regione, previa intesa con le autorità competenti e in accordo con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, concede contributi a soggetti pubblici e privati per iniziative ricreativo-sportive da parte delle persone, anche minori, ospitate nei luoghi di privazione della libertà personale, nonché da parte del personale dell’amministrazione di tali luoghi attraverso:
a) l’organizzazione di corsi, manifestazioni, convegni;
b) l’acquisto di attrezzature;
c) la realizzazione di spazi attrezzati fruibili per lo svolgimento dell’attività motoria;
d) l’esecuzione di percorsi di formazione alle professioni dello sport. - I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi nonché per la concessione
dei contributi di cui al presente articolo, sono definiti nel Piano annuale ai sensi
dell’articolo 7, comma 1, rispettivamente, lettere b) e c).