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Art. 6 (Programma regionale triennale dello sport)

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  1. La Giunta regionale, in armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione socio-economico e territoriale regionale, previo parere della Consulta di cui all’articolo 18, predispone e sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione, il Programma regionale triennale dello sport, di seguito denominato Programma triennale.
  2. Il Programma triennale definisce, nei limiti delle risorse disponibili, in particolare:
    a) gli obiettivi da perseguire tra quelli indicati all’articolo 2;
    b) le tipologie di intervento, tra quelle di cui al Capo IV, per le quali concedere, nel triennio di riferimento, i contributi previsti nel medesimo Capo;
    c) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni per l’accesso al credito sportivo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, e per l’individuazione dei soggetti beneficiari;
    d) gli strumenti di raccordo con altri piani e programmi regionali nonché con la programmazione locale;
    e) le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’attuazione del Programma triennale.
  3. Nel caso di esigenze sopravvenute, il Programma triennale può essere aggiornato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite la Consulta di cui all’articolo 18 e la commissione consiliare competente.
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