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Art. 5 (Funzioni e compiti degli enti locali e degli enti di area vasta)

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  1. La Città metropolitana di Roma Capitale e le province nonché, anche in forma associata, Roma Capitale e gli altri comuni, nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla presente legge e della programmazione regionale di cui agli articoli 6 e 7, svolgono, anche in coordinamento con altre istituzioni pubbliche e soggetti privati, in particolare, le seguenti funzioni e compiti amministrativi:
    a) favoriscono l’organizzazione dell’attività sportiva, la realizzazione di impianti e attrezzature d’interesse del loro ambito territoriale e provvedono alla gestione degli impianti di loro proprietà, anche mediante la stipula di convenzioni con soggetti privati;
    b) promuovono, nell’ambito delle proprie competenze, l’attività di ricerca, sperimentazione e documentazione in materia di sport e medicina dello sport nonché la rilevazione dei dati statistici e informativi relativi ai servizi, alle strutture sportive e all’utenza, da trasmettere all’Osservatorio di cui all’articolo 17.
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