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- La Regione assicura il coordinamento istituzionale per facilitare l’integrazione tra le politiche per lo sport e le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche, giovanili e del benessere, quale strumento strategico per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.
- Ai fini di cui al comma 1, è istituita, presso l’assessorato regionale competente in materia di sport, la Consulta regionale per la promozione dello sport, di seguito denominata Consulta, presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di sport o da un suo delegato. La Consulta svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) formula proposte e progetti per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge per rendere effettiva la partecipazione di tutti all’attività sportiva, con particolare attenzione ai disabili, ai minori e agli anziani, favorendo, altresì, l’inclusione sociale e l’integrazione interculturale;
b) esprime il parere sul Programma triennale e sul Piano annuale;
c) propone azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell’attività sportiva, alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza e alla tutela dei praticanti nonché alla qualificazione e all’aggiornamento dei soggetti che operano in ambito sportivo;
d) promuove iniziative di informazione e di comunicazione volte a far comprendere, in particolare ai giovani, l’importanza dell’esercizio fisico per il raggiungimento di un benessere psico-fisico e per contrastare comportamenti di dipendenza collegati al doping. - La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, la composizione, il funzionamento e la durata della Consulta, prevedendone i componenti tra i quali assicura la presenza del Direttore della struttura competente in materia di sport e acquisendo, ove necessaria, la preventiva intesa dei rappresentanti degli enti istituzionali preposti allo sport, di esperti in materia di sport, dei rappresentanti di enti del Terzo settore e delle organizzazioni sindacali, sociali ed economiche.
- La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione.
- La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.