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Art. 14 (Tutela della pratica sportiva e formazione)

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  1. L’attività sportiva, comportante il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, è svolta da operatori qualificati o, limitatamente alla disciplina di competenza, da operatori della specifica disciplina sportiva, responsabili della loro corretta conduzione. Durante lo svolgimento dell’attività è necessaria la presenza dei presidi sanitari e di primo soccorso richiesti dalla normativa vigente.
  2. Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.127) ovvero in possesso di titoli equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
  3. Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dagli organismi sportivi riconosciuti.
  4. Ai fini dell’inizio dell’attività, il titolare segnala al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato e/o di quello di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito la certificazione del possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente.
  5. Qualora nel corso dell’attività si renda necessario sostituire un operatore, il nuovo operatore dovrà possedere il medesimo livello di qualificazione di quello sostituito.
  6. Il titolare dell’attività è tenuto a segnalare al comune ogni variazione relativa agli operatori di cui al comma 1.
  1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli enti istituzionali preposti allo sport, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione, promuove attività formative e di aggiornamento finalizzate a incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l’approccio alla disabilità.
  2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
    a) lo sport previsto dai programmi scolastici;
    b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP.
  3. In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui al comma 2,
    i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.
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