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- L’attività sportiva, comportante il pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, anche sotto forma di quota associativa, è svolta da operatori qualificati o, limitatamente alla disciplina di competenza, da operatori della specifica disciplina sportiva, responsabili della loro corretta conduzione. Durante lo svolgimento dell’attività è necessaria la presenza dei presidi sanitari e di primo soccorso richiesti dalla normativa vigente.
- Sono considerati istruttori qualificati i soggetti in possesso di diploma rilasciato dall’istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178 (Trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell’articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n.127) ovvero in possesso di titoli equipollenti conseguiti all’estero e riconosciuti dallo Stato italiano.
- Sono considerati istruttori di specifica disciplina i soggetti in possesso di corrispondente abilitazione rilasciata dagli organismi sportivi riconosciuti.
- Ai fini dell’inizio dell’attività, il titolare segnala al comune, per le verifiche di competenza, il nominativo dell’operatore qualificato e/o di quello di specifica disciplina sportiva, attestando, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di aver acquisito la certificazione del possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente.
- Qualora nel corso dell’attività si renda necessario sostituire un operatore, il nuovo operatore dovrà possedere il medesimo livello di qualificazione di quello sostituito.
- Il titolare dell’attività è tenuto a segnalare al comune ogni variazione relativa agli operatori di cui al comma 1.
- La Regione, in collaborazione con gli enti locali, gli enti istituzionali preposti allo sport, gli istituti scolastici, gli enti di formazione della Regione accreditati, le università e le aziende sanitarie della Regione, promuove attività formative e di aggiornamento finalizzate a incrementare la cultura, la qualificazione e la professionalità degli operatori, con una particolare attenzione alla formazione per l’approccio alla disabilità.
- Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente articolo:
a) lo sport previsto dai programmi scolastici;
b) le attività sportive agonistiche disciplinate da norme del CONI e del CIP. - In aggiunta alle sanzioni ed ai provvedimenti conseguenti alle verifiche disposte ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e alle sanzioni previste dagli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, in caso di mancata individuazione del soggetto qualificato di cui al comma 2,
i comuni, nel rispetto dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche, applicano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 1.000,00.