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- La Regione concede contributi per la realizzazione, mediante l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema innovativo regionale di impiantistica sportiva più sicuro, in cui ricomprendere spazi e aree verdi destinati alle attività sportiva e amatoriale.
- Ai fini di cui al comma 1, presso la direzione regionale competente in materia di sport, è costituita, a seguito di una ricognizione degli impianti, delle aree e degli spazi adibiti allo sport, presenti sul territorio regionale, la Banca dati regionale sull’impiantistica sportiva, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f). Sulla base dei dati raccolti nella predetta Banca, la Giunta regionale individua nel Piano annuale gli interventi da realizzare finalizzati:
a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento alla normativa vigente degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti;
b) all’abbattimento delle barriere architettoniche ed agli interventi necessari ad assicurare l’esercizio della pratica delle attività sportiva e amatoriale alle persone con disabilità;
c) al recupero, alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti nonché al miglioramento e all’adeguamento in essi dei livelli di sicurezza, anche attraverso la dotazione di attrezzature sanitarie di base e di defibrillatori;
d) alla realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all’aperto;
e) alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane della Regione e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
f) alla realizzazione e alla manutenzione di impianti sportivi complementari;
g) al ripristino di impianti e al reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali. - I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l’uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell’impianto. Essi devono inoltre garantire l’uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
- I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono definiti
nel Piano annuale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c). - La Regione, al fine di favorire il riequilibrio territoriale degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, facilita l’accesso al credito sportivo dei soggetti individuati nel Piano annuale, secondo i criteri e le modalità definiti nel Programma triennale, mediante la stipula di convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all’80 per cento del relativo tasso d’interesse.
- Le agevolazioni di cui al comma 5 sono concesse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h).
- Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 4, del parere del comune territorialmente competente e della certificazione rilasciata dallo stesso sulla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti.
- I soggetti beneficiari del mutuo devono garantire l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno per i dieci anni successivi alla durata dello stesso.
- Gli impegni di cui al comma 8 devono essere assunti con atto pubblico.