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Art. 13 (Impiantistica sportiva e Banca dati regionale sull’impiantistica sportiva. Convenzioni per l’accesso al credito sportivo)

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  1. La Regione concede contributi per la realizzazione, mediante l’utilizzo di tecnologie ecocompatibili, di un sistema innovativo regionale di impiantistica sportiva più sicuro, in cui ricomprendere spazi e aree verdi destinati alle attività sportiva e amatoriale.
  2. Ai fini di cui al comma 1, presso la direzione regionale competente in materia di sport, è costituita, a seguito di una ricognizione degli impianti, delle aree e degli spazi adibiti allo sport, presenti sul territorio regionale, la Banca dati regionale sull’impiantistica sportiva, secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 7, comma 1, lettera f). Sulla base dei dati raccolti nella predetta Banca, la Giunta regionale individua nel Piano annuale gli interventi da realizzare finalizzati:
    a) alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all’adeguamento alla normativa vigente degli impianti e delle attrezzature sportive esistenti;
    b) all’abbattimento delle barriere architettoniche ed agli interventi necessari ad assicurare l’esercizio della pratica delle attività sportiva e amatoriale alle persone con disabilità;
    c) al recupero, alla ristrutturazione e alla riqualificazione degli impianti esistenti nonché al miglioramento e all’adeguamento in essi dei livelli di sicurezza, anche attraverso la dotazione di attrezzature sanitarie di base e di defibrillatori;
    d) alla realizzazione di strutture, spazi e attrezzature sportive all’aperto;
    e) alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi, localizzati nelle aree svantaggiate e nelle periferie urbane della Regione e alla diffusione di attrezzature sportive nelle stesse, con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
    f) alla realizzazione e alla manutenzione di impianti sportivi complementari;
    g) al ripristino di impianti e al reintegro di attrezzature sportive danneggiate o andate perdute a causa di eventi naturali.
  3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 devono garantire il mantenimento della specifica destinazione d’uso degli impianti nei venti anni successivi alla loro realizzazione e devono impegnarsi a concedere alla Regione l’uso della struttura su cui si interviene per iniziative promosse dalla Regione stessa, coerenti con la tipologia dell’impianto. Essi devono inoltre garantire l’uso degli impianti a tariffe sociali e in condizioni paritarie a tutte le associazioni sportive affiliate a federazioni sportive o ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP.
  1. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono definiti
    nel Piano annuale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera c).
  2. La Regione, al fine di favorire il riequilibrio territoriale degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base, facilita l’accesso al credito sportivo dei soggetti individuati nel Piano annuale, secondo i criteri e le modalità definiti nel Programma triennale, mediante la stipula di convenzioni con l’Istituto per il credito sportivo (ICS) ed altri istituti di credito, per la concessione di mutui agevolati e partecipando al contenimento degli oneri di ammortamento dei finanziamenti con propri contributi in conto interessi fino all’80 per cento del relativo tasso d’interesse.
  3. Le agevolazioni di cui al comma 5 sono concesse per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 7, comma 1, lettera h).
  4. Le richieste di mutuo sono corredate, oltre che della documentazione amministrativa e tecnica prevista nelle convenzioni di cui al comma 4, del parere del comune territorialmente competente e della certificazione rilasciata dallo stesso sulla conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti.
  5. I soggetti beneficiari del mutuo devono garantire l’uso pubblico degli impianti oggetto del finanziamento ed il mantenimento della loro specifica destinazione d’uso almeno per i dieci anni successivi alla durata dello stesso.
  6. Gli impegni di cui al comma 8 devono essere assunti con atto pubblico.
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