Read Time:1 Minute, 51 Second
- La Regione promuove e valorizza, nell’ambito del Programma triennale e del Piano annuale, le società e le associazioni sportive dilettantistiche affiliate agli organismi sportivi riconosciuti che svolgono attività sportiva agonistica nel territorio regionale e che si siano distinte per aver determinato la crescita e l’affermazione di giovani talenti, conseguito risultati di eccellenza nelle manifestazioni ed iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali, nonché diffuso una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.
- Ai fini di cui al comma 1, la Regione concede contributi per:
a) la realizzazione di iniziative e manifestazioni sportive dirette a promuovere la pratica sportiva agonistica e la conoscenza delle varie discipline e, in particolare, di quelle che hanno minore risonanza sui mezzi di comunicazione;
b) l’attuazione di campagne di informazione e formazione sui rischi per la salute derivanti dall’uso di farmaci, integratori, sostanze dopanti che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive agonistiche nonché sulla normativa antidoping;
c) l’organizzazione di corsi di qualificazione ed aggiornamento tecnico degli operatori sportivi;
d) la riqualificazione e l’ammodernamento degli impianti sportivi diretti a garantire, in particolare, l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale nonché la messa a norma e in sicurezza degli impianti;
e) l’acquisto di attrezzature e di equipaggiamenti per lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e, in particolare, di quelli costituiti da materiali innovativi che meglio favoriscano il miglioramento delle prestazioni e garantiscano la protezione dell’incolumità degli atleti. - I criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi nonché per la concessione dei contributi di cui al comma 2, sono definiti nel Piano annuale ai sensi dell’articolo 7, comma 1, rispettivamente, lettere b) e c).
- Al fine di promuovere e valorizzare le eccellenze sportive territoriali, il Presidente della Regione, ai sensi dell’articolo 41, comma 9, dello Statuto, conferisce annualmente, senza oneri a carico del bilancio regionale, un riconoscimento agli atleti che svolgono attività agonistica nel territorio regionale e che abbiano conseguito risultati di eccellenza, nelle manifestazioni e iniziative sportive regionali, nazionali ed internazionali, contribuendo a diffondere una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza.
- Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento di cui al comma 4.