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Art. 1 (Oggetto e finalità)

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  1. La presente legge, nel rispetto della normativa europea e statale e, in particolare,
    degli articoli 6 e 165 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e della
    legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di
    ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione), nonché ai sensi
    dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 7, comma 2,
    lettera i), dello Statuto, in armonia con i principi della Carta europea dello sport approvata
    dai Ministri europei per lo sport e della Carta internazionale per l’educazione fisica,
    l’attività fisica e lo sport approvata dall’UNESCO, detta disposizioni per la valorizzazione,
    lo sviluppo e il sostegno dell’attività sportiva, degli impianti sportivi, per la tutela della
    salute e della sicurezza di coloro che praticano attività sportiva.
  2. La Regione riconosce il ruolo sociale, educativo, culturale, ricreativo ed
    economico dello sport ed ispira la propria azione a rendere effettivo il diritto allo sport di
    tutte le persone, senza distinzione di età, genere, condizione fisica ed economica, origine
    sociale, e garantisce e tutela, altresì, la salute e il benessere di ogni individuo e della
    comunità.
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