EMENDAMENTO ART. 5 BIS
Dopo l’art. 5 è aggiunto il seguente:
1. La Regione Lazio riconosce il budget di salute come l’insieme delle risorse umane, professionali, economiche e di servizi necessarie per restituire alla persona con disabilità un suo funzionamento sociale attraverso un progetto terapeutico- riabilitativo individualizzato (P.T.R.I), alla cui produzione partecipano la persona stessa e la sua famiglia. L’intervento si configura come l’insieme di prestazioni e/o trasferimenti economici attraverso l’impiego di risorse molteplici (individuali, comunitarie, sociali, sanitarie) che a seconda della singola situazione specifica vengono programmate nell’ambito del progetto.
2. La Regione riconosce ad ogni persona con disabilità il diritto al piano personalizzato, di cui all’art. 14 della legge 328/2000 e all’art.9 della l.r. 10/08/2016, n.11, che comprenda i singoli vari interventi di integrazione/inclusione, predisposto dalla persona o da coloro che ne esercitano la protezione giuridica.
3. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con proprio atto il funzionamento del Budget di Salute.
SUBEMENDAMENTO ART. 5 BIS
Art. 5 Bis
“Progetto di vita e Budget di salute”
- La Regione Lazio riconosce il budget di salute come l’insieme delle risorse umane, professionali, economiche e di servizi necessarie per restituire alla persona con disabilità un suo funzionamento sociale attraverso un progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (P.T.R.I), alla cui produzione partecipano la persona stessa e la sua famiglia. L’intervento si configura come l’insieme di prestazioni e/o trasferimenti economici attraverso l’impiego di risorse molteplici (individuali, comunitarie, sociali,
sanitarie) che a seconda della singola situazione specifica vengono programmate nell’ambito del progetto. - La Regione riconosce ad ogni persona con disabilità il diritto al piano personalizzato, di cui all’art. 14 della legge 328/2000 e all’art.9 della l.r. 10/08/2016, n.11, che comprenda i singoli vari interventi di integrazione/inclusione, predisposto dalla persona o da coloro che ne esercitano la protezione giuridica.
- Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale disciplina con proprio atto il funzionamento del Budget di Salute.