EMENDAMENTO ALLA P.L. N. 169 – “Promozione dei diritti a favore delle persone con disabilità”
Dopo l’art. 4 è aggiunto l’art. 4 bis:
1. La Regione Lazio prevede interventi per la promozione di pari opportunità che includano il contrasto alla violenza e più in generale agli atti di discriminazione nei confronti delle donne con disabilità.
2. Promuove l’empowerment delle donne con disabilità, favorendo la rimozione di tutti gli ostacoli che si frappongono ad una piena partecipazione femminile alla vita sociale, culturale, economica e politica adottando un approccio di gender mainstreaming nei processi decisionali.
3. Per le finalità di cui ai commi precedenti la Regione, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con le organizzazioni rappresentative delle donne con disabilità, con l’obiettivo di realizzare azioni che mirano promuovere i diritti delle bambine, ragazze e donne con disabilità, con particolare attenzione all’accesso all’istruzione, alle risorse economiche, al lavoro, alla partecipazione politica e ai ruoli di leadership, come presupposti necessari per superare la discriminazione e la violenza.
4. La Regione inoltre si impegna a garantire:
a) l’accesso ai luoghi e ai servizi dei centri antiviolenza e delle case rifugio attivi sul territorio alle donne con disabilità;
b) Un sistema informativo di monitoraggio annuale, promuovendo azioni di ricerche tematiche, raccolta dati, informazioni e sensibilizzazione sulle condizioni di vita delle bambine, delle ragazze e delle donne con disabilità, attraverso una collaborazione strutturata con le organizzazioni rappresentative;
c) Formazione adeguata alle operatrici dei centri antiviolenza sulle esigenze e i diritti delle donne con disabilità, in collaborazione con le organizzazioni rappresentative.