ARTICOLO ORIGINARIO
1. La Regione promuove l’adozione di politiche efficaci ed adeguate al fine di facilitarne il pieno godimento da parte delle persone con disabilità e la loro piena inclusione e partecipazione nella società.
2. In attuazione delle linee d’azione di cui all’articolo 3, la Regione incentiva la vita indipendente, sostiene l’autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell’abitare che favoriscono l’autonomia delle persone.
3. La Regione promuove progetti di vita indipendente sulla base di piani personalizzati, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine, nonché servizi per l’abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio.
EMENDAMENTO ART. 6 – APPROVATO IL 14.02.22
1. La Regione riconosce l’uguale diritto di tutte le persone con disabilità di vivere in modo indipendente e ad essere incluse nella collettività, con la libertà di scegliere su base di uguaglianza con gli altri. La Regione garantisce il pieno protagonismo delle persone o di chi ne fa le veci nelle scelte che riguardano la loro vita o aspetti di essa, anche con l’obbiettivo di superare ogni forma di segregazione.
2. La Regione promuove l’obiettivo di rendere la persona con disabilità protagonista della propria vita, partecipando, nella misura massima possibile, alle scelte della propria esistenza, supportato solo per gli interventi strettamente necessari dai soggetti a ciò autorizzati per l’esercizio delle responsabilità familiari o per altre forme di protezione giuridica.
3. In attuazione delle linee d’azione di cui all’articolo 3, la Regione promuove la vita indipendente, sostiene l’autodeterminazione delle persone con disabilità e individua nuovi percorsi per agevolare politiche dell’abitare che favoriscono l’autonomia delle persone, attraverso misure, interventi e modalità organizzative che concorrano al dignitoso permanere presso il proprio domicilio, o alla realizzazione del proprio progetto di vita all’esterno della famiglia di origine, e ove possibile, a percorsi di deistituzionalizzazione, attraverso il budget di salute di cui all’articolo precedente, sviluppando l’integrazione sociosanitaria fra gli stessi. Gli interventi e servizi di cui all’art. 12 della L. R. 11/2016 sono erogati in regime di accreditamento, in coerenza con l’esercizio del diritto di scelta dell’utente, vengono avviati progetti sperimentali e servizi innovativi nell’ambito della residenzialità sociale, del cohousing e di modelli abitativi solidali, di cui all’articolo 10 della presente legge. Entro un anno
dall’entrata in vigore della presente legge la Regione regolamenta i criteri di autorizzazione, funzionamento e le tariffe applicate a livello regionale.
4. La Regione, al fine di promuovere il nuovo modello di intervento volto a favorire l’autodeterminazione, l’inclusione e la piena partecipazione delle persone con disabilità, istituisce, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, i Centri per la Vita Indipendente secondo quanto disposto dall’art. 12, c. 2, lett. e) della L. R. 11/2016, Servizi gestiti dalle organizzazioni delle persone con disabilità stesse, con la funzione di sostegno all’informazione sui diritti, alla valutazione ed autovalutazione del bisogno, facilitazione alla predisposizione dei progetti personalizzati, all’empowerment personale e sociale, anche come supporto all’assistenza personale autogestita.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva delle organizzazioni delle persone con disabilità, viene garantita la co-programmazione degli interventi in ogni distretto ed ambito territoriale, come previsto dall’art. 55 della D. Lgs. n. 117/2017, nonché la co-progettazione dei servizi, con il coinvolgimento delle organizzazioni delle persone con disabilità.
6. La Regione promuove un cambiamento di paradigma culturale, professionale e organizzativo nei Servizi Sociosanitari Territoriali, mettendo al centro non più le prestazioni, ma i diritti delle persone, riconoscendo la loro capacità contrattuale di cittadini per l’esigibilità dei diritti sociali costituzionalmente garantiti: la salute, quale benessere personale e sociale, l’avere un’istruzione, il lavoro, il diritto alla vita attiva, il diritto all’avere legami affettivi e sociali.
7. La Regione realizza un modello progettuale unitario, con ampia diversificazione di progetti realizzativi, per tutta la Regione Lazio, che indichi:
a) i percorsi attuativi certi, chiari, determinati, di semplice attuazione;
b) la definizione annuale delle risorse regionali aggiuntive a quelle dello Stato e del numero di progetti finanziabili;
c) le forme di partecipazione economica di Enti Pubblici, di organismi privati e di singoli cittadini, secondo le forme codificate di partecipazione economica indicate anche nella legge 112/016;
d) le azioni per favorire la deistituzionalizzazione, avviando, secondo le indicazioni del Secondo Programma di Azione Biennale di cui al DPR del 12 ottobre 2017, un attento esame sulle situazioni
delle persone presenti negli attuali centri/istituti accreditati ex articolo 26 della Legge 833/78, per verificare con decisione se tali situazioni siano in perfetta sintonia con il dettato della Legge 112/16,
con i princìpi sanciti dalla Convenzione ONU. In assenza di tale sintonia, la Regione adotta una direttiva vincolante per l’attuazione di un programma di graduale riorganizzazione, salvaguardando sempre i diritti delle persone.
8. La Regione promuove progetti di vita indipendente e del Dopo di Noi sulla base di progetti di vita personalizzati sostenuti dal sistema operativo Budget di Salute, affinché le persone con disabilità possono programmare e realizzare il proprio progetto di vita all’interno o all’esterno della famiglia e dell’abitazione di origine, nonché servizi per l’abitare basati su progetti personali che garantiscono il protagonismo e la libera scelta della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, anche attraverso il coinvolgimento dei servizi, delle reti formali e informali del territorio, prevedendo tutti i sostegni necessari anche ad alta intensità, affinché i familiari della persona con disabilità possano adeguatamente compiere i loro ruoli genitoriali o parentali senza deprivazioni derivanti da sovraccarichi assistenziali o economici.
9. La Regione, nell’ottica di favorire la deistituzionalizzazione in favore di piccole realtà di vita familiare, procede ad una riorganizzazione del modello residenziale con aggiornamento delle tipologie dei servizi e strutture residenziali previste dalla L.R. 41/2003 e s.m. A tal fine la Regione per uno stabile e condiviso approccio al “Durante Dopo di noi” assume l’iniziativa, con la più ampia partecipazione di tutti gli interessati, di attuare il passaggio da un modello normativo frammentato, ad un modello regionale coerente nella concretezza di un progetto condiviso di unificazione di tutta la normativa regionale riguardante la problematica della residenzialità per la vita indipendente e per il “Dopo di Noi”, inserendola nella prospettiva del “Durante Noi” e in sintonia con la legge 112/016.
10. La Regione adotta il Sistema Informativo Remoto contenente la cartella sociosanitaria delle persone con disabilità beneficiarie degli interventi e dei servizi pubblici, nella quale in modo univoco possano accedere tutti gli attori istituzionali e accreditati, o per altre ragioni autorizzati per la presa in carico.
11. È fatta salva la possibilità di attivare le potestà previste dal Titolo VII, artt. 55-56-57 del D.Lgs 117/2017, volte a consentire alle amministrazioni locali di sottoscrivere convenzioni con le associazioni di volontariato per svolgere servizi sociali di interesse generale rivolti a terzi.
12. Per le finalità di cui ai commi precedenti, ed in attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione
si avvale anche delle Aziende di Servizi alla Persona, quale strumento di intervento diretto per
l’affidamento dei servizi alla persona nel sistema integrato dei servizi sociali, anche mediante l’impiego del loro patrimonio.”