Proposta di legge n.169 del 21 giugno 2019

Art. 5 (Politiche del lavoro e occupazione)

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ARTICOLO ORIGINARIO

1. In attuazione di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e dalla legge regionale IO agosto 2016, n. Il (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), la Regione promuove l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità attraverso interventi finalizzati all’inserimento nel mondo del lavoro, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

a) sostiene interventi volti ad armonizzare il funzionamento dei servizi per il collocamento mirato, di cui alla legge 68/1999;

b) incentiva, nell’ambito della normativa statale di riferimento, l’utilizzo dello strumento della convenzione al fine di favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità;

c) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all’individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità;

d) promuove, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del Disability Manager, quale figura da inserire negli enti pubblici e nelle aziende private, al fine di costruire reti, servizi e soluzioni per sostenere l’autonomia e per promuovere e garantire l’applicazione della legge 68/1999, attraverso il monitoraggio costante di tutto il percorso legato all’inserimento lavorativo dal momento della valutazione del fabbisogno delle aziende, alla valutazione dell’eventuale necessità formativa mirata alla figura richiesta, al matching, all’inserimento lavorativo e al relativo monitoraggio, per sostenere ogni passaggio anche attraverso la promozione delle convenzioni di cui alla legge 68/1999.

EMENDAMENTO ART. 5 – APPROVATO IL 14.02.22

1. La Regione, nel rispetto delle normative dell’Unione Europea, statale e regionale in materia di inserimento lavorativo delle persone con disabilità ed in particolare della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), della legge regionale 21 luglio 2003, n.19 concernente norme per il diritto al lavoro delle persone disabili e della legge regionale l0 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio) e successive modifiche, promuove interventi, ivi compresi percorsi di riqualificazione professionale, per l’inserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità, anche con bisogno di supporto intensivo.

2. Ai sensi e per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) coordina le politiche per l’inserimento lavorativo e l’inclusione attiva delle persone con disabilità;
b) favorisce l’adozione di provvedimenti normativi di semplificazione delle politiche di accesso al mondo del lavoro, promuovendo interventi volti al miglioramento del funzionamento dei servizi per il
collocamento mirato delle persone con disabilità, di cui alla legge 68/1999, monitorandone l’effettiva attuazione, anche con l’uso di nuove tecnologie;
c) riconosce l’alto valore abilitante, nei percorsi verso l’autonomia, dell’inserimento in contesti lavorativi delle persone con disabilità con bisogno di supporto intensivo, valutato e monitorato dalle Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD);
d) nel rispetto del principio di pari opportunità, prevede che ogni percorso professionale sia accompagnato da un tutor laddove la persona con disabilità non sia in grado di seguire la formazione professionale e l’inserimento lavorativo in totale autonomia;
e) implementa percorsi di inserimento lavorativo per tutti i tipi di disabilità garantendo equità di inserimento tra le diverse disabilità;
f) favorisce il raccordo tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro, per orientare i giovani con disabilità ad un appropriato inserimento lavorativo e concorre all’individuazione di un percorso didattico adeguato alle competenze dello studente con disabilità; valorizzando i PCTO, i Percorsi per le Competenze Trasversali e di Orientamento, garantendo l’accesso agli stessi agli studenti con disabilità. Nel percorso lo studente con disabilità è accompagnato dall’insegnante di sostegno o curriculare e dall’assistente per l’autonomia o alla comunicazione;
g) promuove l’attivazione di laboratori e percorsi innovativi e di tirocini mirati che offrano possibilità
occupazionali e di start-up di impresa sociale per l’autosufficienza, anche attraverso l’avvio di iniziative volte all’acquisizione di attestazioni e certificazioni spendibili in ambito lavorativo.
h) promuove, come previsto dall’art 1, c. 1 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 e dal decreto dal del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità), il ruolo del Disability Manager, responsabile dell’inserimento lavorativo nei luoghi di lavoro, con compiti di predisposizione di progetti personalizzati per le persone con disabilità e di risoluzione dei problemi legati alle condizioni di lavoro dei lavoratori con disabilità anche attraverso l’adozione di accomodamenti ragionevoli, in raccordo con l’INAIL per le persone con disabilità da lavoro, nonché di raccolta delle segnalazioni, attraverso piattaforme tecnologiche, in merito alle violazioni dei diritti delle persone con disabilità per sollecitare le amministrazioni competenti a realizzare interventi adeguati per rimuovere le cause che ne impediscono la tutela e il rispetto dei diritti; a tal fine istituisce un albo regionale dei Disability Manager;
i) investe in programmi specifici sull’accesso alla formazione, ai tirocini e al primo impiego per le persone con disabilità, per consentire loro di acquisire esperienza lavorativa;
j) sostiene la nascita e lo sviluppo di cooperative, incluse quelle di comunità di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 1 “Disposizioni in materia di cooperative di comunità”, di imprese dell’economia sociale e solidale, di startup di impresa sociale per l’autosufficienza, anche attraverso l’assegnazione di immobili di proprietà pubblica e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, al fine di promuovere l’occupazione e l’autoimprenditorialità delle persone con disabilità;
k) negli appalti pubblici per l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di competenza della Regione o degli enti dalla stessa dipendenti o comunque controllati, nonché ai fini della valutazione di progetti presentati nell’ambito di avvisi e bandi regionali, la Regione promuove, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, l’introduzione di criteri premiali volti ad attribuire un punteggio tecnico alle imprese che assumono persone con disabilità;
l) promuove attività di tutoraggio delle persone con disabilità al fine di prevedere percorsi formativi e di aggiornamento professionale che ne favoriscano l’inserimento lavorativo, in particolare nelle piccole e medie imprese prive di adeguate risorse da investire in tali finalità;
m) sostiene con apposite risorse l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, delle persone con disabilità gravissima ai sensi del DM 26/09/2016 impiegate all’interno di imprese sociali, al fine di garantire autonomia e occupazione lavorativa anche alle persone disabili con minori opportunità;
n) promuove l’azione di matching tra il progetto individuale della persona con disabilità con bisogno di supporto intensivo e l’azienda pubblica o privata che abbia dato disponibilità ad ospitarlo nel proprio contesto lavorativo, così come valutato e determinato dall’Unità Valutative Multidimensionali Distrettuali (UVMD) e dalla famiglia.

3. La Regione, per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, promuove l’utilizzo dello strumento della convenzione con i soggetti coinvolti negli stessi.

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