1. A decorrere dall’anno 2020, per l’attuazione di quanto previsto dalla seguente legge è autorizzata la spesa di euro 2.150.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali”, Titolo I “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021.
2. Al fine della copertura della spesa, di cui al comma l, al bilancio di previsione 2019-2021 annualità 2020 e 2021, sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo per sola competenza:
anno 2020:
– in diminuzione, missione di spesa n. 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.150.00,00
– in aumento, missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.150.000,00.
anno 2021 :
– in diminuzione, missione di spesa n. 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.150.00,00
– in aumento, missione di spesa n. 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 02 “Interventi per la disabilità”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, per euro 2.150.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.