ARTICOLO ORIGINARIO
Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
a) l’assessore o l’assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all’articolo 3;
b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all’articolo 3;
c) le rappresentanze dei soggetti di cui all’articolo 13, comma l;
d) le associazioni rappresentative degli enti locali.
2. Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
4. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:
a) monitorare lo stato di attuazione della legge e proporre progetti per l’inclusione, l’accessibilità e la partecipazione delle persone con disabilità;
b) fornire consulenza agli operatori pubblici coinvolti nei percorsi dedicati alle persone con disabilità;
c) promuovere iniziative di sensibilizzazione sul tema della disabilità.
5. La Cabina relaziona annualmente sull’attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.
6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
EMENDAMENTO ART. 14
1. Presso la Giunta regionale è istituita una Cabina di regia, di seguito denominata Cabina, con compiti consultivi e propositivi nella materia della disabilità, di cui fanno parte:
a) l’assessore o l’assessora regionale alle politiche sociali, che lo presiede, o un suo delegato o delegata, nonché gli assessori o le assessore, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all’articolo 3;
b) i direttori e le direttrici delle strutture regionali, o loro delegati, competenti negli ambiti di intervento individuati all’articolo 3;
c) le rappresentanze dei soggetti di cui all’articolo 13, comma l;
d) le associazioni rappresentative degli enti locali.
Alla Cabina possono essere invitati anche soggetti esterni, esperti sui temi della disabilità.
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le modalità di funzionamento e organizzazione della Cabina.
3. La Cabina si riunisce periodicamente con il compito di:
a) promuovere nella Regione l’applicazione dei principi della Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità. Ogni due anni entro il 31 dicembre presenta alla Giunta Regione Lazio un documento di sintesi del lavoro svolto denominato “Programma d’Azione regionale per la promozione dei diritti e l’inclusione delle persone con disabilità”, che individua le aree prioritarie verso cui indirizzare azioni e interventi per la promozione e la tutela dei diritti delle persone con disabilità, in una prospettiva coerente con la presente legge e la normativa nazionale e internazionale. Entro il 28 febbraio successivo il Programma d’Azione è adottato con Delibera di Giunta regionale per la sua piena attuazione.
c) predispone la relazione sullo stato di attuazione delle politiche regionali sulla disabilità;
d) predispone la raccolta dati relativi agli interventi di competenza della Regione Lazio per la presentazione al Parlamento della relazione di cui al c. 8, art. 41 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal comma 8, art. 3 della Legge 3 marzo 2009, n. 18;
e) promuove la realizzazione di studi e ricerche che possano contribuire ad individuare azioni e interventi per la promozione dei diritti delle persone con disabilità.
5. La Cabina relaziona annualmente sull’attività di cui al comma 4 alla commissione consiliare competente.
6. La partecipazione alle attività della Cabina non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
7. La Regione in occasione del 3 dicembre promuove un forum annuale come sede di confronto, nel quale prevede una rappresentanza di enti e associazioni del Terzo Settore, in occasione del quale viene presentata la relazione della Cabina di regia sullo stato di attuazione della presente legge.