1. Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:
a) impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU di cui all’articolo 1 e ne promuove l’uso da parte di tutti gli enti pubblici;
b) promuove l’attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto alla cittadinanza, nonché alle istituzioni;
c) incoraggia l’attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.
2. La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età.