ARTICOLO ORIGINARIO
1. La Regione sviluppa linee d’azione per le politiche delle persone con disabilità, in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati presenti sul proprio territorio regionale, nonché con le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nei seguenti ambiti d’intervento:
a) politiche del lavoro e occupazione;
b) politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società;
c)trasporti e mobilità;
d) inclusione educativa e scolastica, processi formativi e di cittadinanza attiva;
e) salute e politiche sociali;
f) politiche di welfare abitativo;
g) cultura e turismo;
h) sport;
i) contrasto alla discriminazione e attività di sensibilizzazione.
SUBEMENDAMENTO ART. 3 – APPROVATO IL 16.11.22
1. La Regione promuove la partecipazione attiva delle persone con disabilità e delle organizzazioni sociali ai processi di co-programmazione degli interventi di cui all’art. 2, nonché la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
2. La Regione attua gli interventi di cui all’art. 2 anche in sinergia con le istituzioni pubbliche e gli enti privati, con gli enti del Terzo settore nonché, in particolare, con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone con disabilità, con la Consulta regionale per i problemi della disabilità dell’handicap e le consulte territoriali, con il Garante dell’infanzia e dell’adolescenza, con il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati garantendo la loro omogeneità sul territorio regionale e l’equità nella distribuzione dei fondi, nel rispetto dei reali ed effettivi bisogni delle persone con disabilità.