1. La Regione per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo l :
a) interviene per promuovere l’autodeterminazione e l’autonomia delle persone con disabilità;
b) favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;
c) promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;
d) sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all’informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.