0 0
Read Time:2 Minute, 48 Second

ARTICOLO ORIGINARIO

1. La Regione, nell’ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.

EMENDAMENTO ART.10 – APPROVATO IL 14.02.22

1. La Regione, nell’ambito delle politiche di welfare abitativo a favore di disabili:
a) promuove, ai sensi della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 74 (Interventi per l’accessibilità
e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici ed attrezzature di proprietà di Regione, provincie, comuni e loro forme associative nonché degli altri enti pubblici operanti nelle materie di competenza regionale) e successive modifiche, interventi per consentire e migliorare, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche, l’accessibilità e la fruibilità degli edifici esistenti, pubblici o aperti al pubblico, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica;
b) favorisce interventi per l’abitare civile delle persone con disabilità, per perseguire l’obiettivo
di contrasto a forme di segregazione esistenti e di garanzia del diritto alla realizzazione del proprio progetto personalizzato di vita, attraverso:
1) la programmazione di interventi di edilizia residenziale pubblica e di edilizia residenziale agevolata riservati, per una quota pari al 10%, alle esigenze e ai bisogni delle persone con disabilità;
2) la concessione di contributi per l’acquisto della prima casa fino al 25% del valore dell’immobile e per favorire la contrazione di mutui a tasso zero, a favore delle persone con disabilità e dei familiari, direttamente tramite convenzioni con Istituti bancari.
3) la riserva, nell’ambito della programmazione delle azioni e servizi relativi all’edilizia residenziale sociale, di una quota pari al 10% da destinare all’attuazione degli interventi indicati all’articolo 4 della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) a favore delle persone definite con disabilità grave ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della medesima l.112/2016;
4) verifica che l’erogazione dei rimborsi per i contributi di cui all’art. 9 della legge 9 gennaio 1989 n.13 relativamente alle spese ammesse e giustificate, avvenga entro un anno dalla loro rendicontazione.
5) la promozione di interventi sperimentali nelle politiche dell’abitare ricorrendo a forme di cohousing, case protette e convivenze solidali di cui all’articolo 12 bis della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, privilegiando progetti di vita che
garantiscano, anche dal punto di vista abitativo, modelli inclusivi piuttosto che segreganti, in tutti
i casi in cui la tipologia di disabilità lo consenta.

La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le disposizioni attuative di cui al
comma 1, lettera b) e, in particolare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti
al comma 1, lettera b), numero 2).

3.La Regione promuove campagne informative per l’attuazione e il rispetto delle disposizioni
relative alla l.r 74/1989 relative all’abbattimento sulle barriere architettoniche, in particolare
nell’ambito degli interventi statali e regionali di efficientamento energetico.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: