1. La Regione, nell’ambito delle politiche di welfare abitativo, mette in atto azioni per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia sociale, in coordinamento con le risorse statali di cui al Fondo istituito ai sensi dell’articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. La Regione, per il raggiungimento dei fini di cui al comma 1, provvede a disciplinare le procedure atte a individuare i requisiti, le modalità e i tempi per la raccolta dei fabbisogni da soddisfare.