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- La Giunta regionale, in armonia con i principi della presente legge e con gli obiettivi della programmazione socio-economico e territoriale regionale, previo parere della Consulta di cui all’articolo 18, predispone e sottopone al Consiglio regionale per la relativa approvazione, il Programma regionale triennale dello sport, di seguito denominato Programma triennale.
- Il Programma triennale definisce, nei limiti delle risorse disponibili, in particolare:
a) gli obiettivi da perseguire tra quelli indicati all’articolo 2;
b) le tipologie di intervento, tra quelle di cui al Capo IV, per le quali concedere, nel triennio di riferimento, i contributi previsti nel medesimo Capo;
c) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni per l’accesso al credito sportivo ai sensi dell’articolo 13, comma 5, e per l’individuazione dei soggetti beneficiari;
d) gli strumenti di raccordo con altri piani e programmi regionali nonché con la programmazione locale;
e) le risorse finanziarie e strumentali necessarie per l’attuazione del Programma triennale. - Nel caso di esigenze sopravvenute, il Programma triennale può essere aggiornato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite la Consulta di cui all’articolo 18 e la commissione consiliare competente.