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Art. 4 (Funzioni della Regione)

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  1. La Regione, in raccordo con le altre politiche regionali, svolge in materia di sport
    funzioni e compiti di programmazione e assicura il coordinamento istituzionale e, in
    particolare:
    a) provvede alla programmazione degli interventi diretti alla promozione dell’attività sportiva mediante il Programma triennale e il Piano annuale di cui agli articoli 6 e 7;
    b) attua gli interventi riservati all’amministrazione regionale dalla presente legge;
    c) verifica il perseguimento degli obiettivi da parte dei soggetti destinatari dei contributi sulla base dei dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio regionale sullo sport di cui all’articolo 17;
    d) esercita, in tema di costruzione, ristrutturazione, gestione e sicurezza degli impianti sportivi, le proprie competenze, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.38 (Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi);
    e) elabora e coordina l’attuazione dei programmi d’intervento previsti dalla normativa europea e statale;
    f) agevola l’accesso al credito sportivo mediante apposite convenzioni con istituti di credito;
    g) organizza e promuove mostre, convegni e manifestazioni sui temi dello sport, dell’impiego del tempo libero, della medicina dello sport e dell’esercizio fisico, sul contrasto al doping e all’abuso di farmaci nella pratica sportiva anche amatoriale e partecipa a manifestazioni di particolare rilievo nazionale ed internazionale;
    h) promuove e acquisisce studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti allo sport e al tempo libero con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati e reti informative e sostiene forme di sperimentazione di soluzioni innovative;
    i) organizza, nell’ambito delle proprie competenze, il sistema informativo dello sport, nel rispetto della normativa statale;
    l) sostiene i soggetti che, all’interno del territorio regionale, contribuiscono alla diffusione della pratica delle attività sportive e che promuovono, in ambito sportivo, l’immagine della Regione in Italia e nel mondo;
    m) adotta iniziative ed atti finalizzati a favorire la cooperazione con e tra gli enti locali, al fine di garantire l’accesso alla pratica sportiva ad un numero sempre maggiore di soggetti;
    n) stipula convenzioni con soggetti, pubblici e privati nazionali ed internazionali, che operano in ambito sportivo;
    o) promuove e organizza, nell’ambito delle proprie competenze, anche mediante forme di delega, avvalimento e convenzione, l’attività di formazione ed aggiornamento degli operatori del settore, nel rispetto della normativa vigente.

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