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Art. 3 (Definizioni)

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  1. Ai fini della presente legge, in conformità alla normativa vigente in materia e, in particolare, ai sensi del decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013 (Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita), dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo) e dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38 (Attuazione dell’articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di
    ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), si intende per:
    a) sport o attività sportiva, qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli;
    b) attività sportiva agonistica, l’attività sportiva contraddistinta da modalità di svolgimento di tipo competitivo ed orientate al raggiungimento di risultati sia individuali che di squadra, praticate in modo continuativo e sistematico ed organizzate esclusivamente nelle forme e con le modalità stabilite dagli organismi sportivi riconosciuti;
    c) attività sportiva non agonistica, l’attività sportiva contraddistinta da un impegno competitivo non tendente al conseguimento di un elevato livello praticata: dagli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche; da coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto del Ministro della sanità 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica); da coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale;
    d) attività amatoriale, l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati agli organismi sportivi riconosciuti, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi;
    e) attività fisica o attività motoria, qualunque movimento esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo;
    f) attività sportiva di base, l’attività sportiva, organizzata o non organizzata, promossa in favore di tutte le fasce della popolazione al fine di consentire a ogni individuo la possibilità di migliorare la propria condizione fisica e psichica e di raggiungere il livello di prestazione sportiva corrispondente alle proprie capacità;
    g) esercizio fisico, l’attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva e progettata per migliorare o mantenere la forma fisica, le prestazioni fisiche o la salute;
    h) sport di alto livello, l’attività sportiva svolta dagli atleti e dalle atlete riconosciuti di alto livello dalla Federazione sportiva nazionale, dalla Disciplina sportiva associata o dalla Lega di riferimento;
    i) associazione o società sportiva dilettantistica, il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di promozione sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
    l) organismi sportivi riconosciuti, Federazioni Sportive Nazionali (FSN), Discipline Sportive Associate (DSA), Enti di Promozione Sportiva (EPS) e Associazioni Benemerite (AB) riconosciute dal CONI, nonché le Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP), Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), Discipline Sportive Paralimpiche (DSP), Discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP), Enti di Promozione Paralimpica (EPP), Enti di Promozione Sportiva Paralimpica (EPSP) riconosciuti dal CIP;
    m) impianto sportivo, la struttura, all’aperto o al chiuso, preposta allo svolgimento di manifestazioni sportive, comprensiva di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, nonché di eventuali zone spettatori, servizi accessori e di supporto.
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