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  1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione promuove e favorisce:
    a) l’accesso alla pratica dello sport di tutte le persone senza alcuna distinzione rispetto alle condizioni personali, economiche e sociali con particolare attenzione ai soggetti con disabilità e alle fasce deboli della popolazione, al fine di favorire l’inclusione sociale e l’integrazione interculturale;
    b) la diffusione e il rispetto delle raccomandazioni della Carta europea dei diritti delle donne nello sport, le pari opportunità nello sport ed ogni azione diretta a prevenire qualsiasi forma di discriminazione nell’organizzazione e gestione dello sport con particolare riferimento alle forme di differenze retributive di genere;
    c) lo sport come mezzo efficace di prevenzione, mantenimento e recupero della salute psichica e fisica per il perseguimento di corretti stili di vita;
    d) la prevenzione di fenomeni di violenza, illegalità, devianza e discriminazione mediante la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all’osservanza delle regole, a comportamenti solidali e responsabili;
    e) la pratica dello sport con particolare attenzione alla tutela della salute degli atleti e all’attuazione delle misure di prevenzione ed educazione per la lotta al doping e all‘abuso di farmaci assunti allo scopo di alterare le prestazioni atletiche;
    f) lo sport, fin dalla prima infanzia praticato in forma ludica, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, anche quale strumento di contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo;
    g) iniziative e convenzioni, in accordo con le istituzioni e i soggetti competenti, finalizzate all’ utilizzo degli impianti sportivi scolastici pubblici e delle relative attrezzature in orario extrascolastico;
    h) iniziative e programmi per la pratica dello sport nei luoghi di lavoro;
    i) la pratica dello sport negli istituti penitenziari e, in particolare, a favore dei minori sottoposti a provvedimenti giudiziari restrittivi della libertà personale;
    l) le campagne di informazione e di educazione sui rischi per la salute derivanti dall’uso di sostanze che alterano le prestazioni fisiche degli atleti e sulla normativa antidoping;
    m) la realizzazione, la manutenzione e la riqualificazione degli impianti sportivi nonché l’acquisto e l’installazione delle attrezzature sportive, nell’ambito di una politica di riequilibrio territoriale e rigenerazione urbana, di rispetto dei valori ambientali e di sviluppo delle forme di cooperazione tra gli enti locali e di integrazione di servizi;
    n) la pratica dello sport in spazi ed aree verdi urbani, valorizzando anche gli itinerari escursionistici della Regione e il sistema regionale delle aree naturali protette regionali;
    o) attività, studi, ricerche e proposte legislative, finalizzati alla trasformazione e rigenerazione delle aree urbane, anche per incrementare i servizi e i luoghi dello sport;
    p) la promozione territoriale e lo sviluppo anche economico in ambito sportivo;
    q) le manifestazioni e gli eventi, di rilevanza nazionale ed internazionale, idonei a creare occasioni di sviluppo delle realtà locali e diretti a diffondere la conoscenza di tutti gli sport e le discipline sportive;
    r) il riconoscimento e la valorizzazione del merito sportivo e delle eccellenze sportive territoriali;
    s) la formazione, l’aggiornamento e l’innalzamento del livello professionale degli operatori del settore;
    t) la raccolta, anche in collaborazione con gli enti istituzionali preposti allo sport, di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale ed alla definizione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge.

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