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- È istituito, presso la direzione regionale competente in materia di sport, l’Osservatorio regionale sullo sport, di seguito denominato Osservatorio, con le seguenti funzioni:
a) raccolta di dati e di informazioni finalizzati alla programmazione regionale ed alla definizione degli interventi e delle iniziative di cui alla presente legge;
b) monitoraggio e verifica dell’efficacia degli interventi e delle iniziative adottate o promosse dalla Regione in attuazione della presente legge;
c) realizzazione di indagini, studi, ricerche, convegni e seminari sulle attività sportive, al fine di verificare l’integrazione delle politiche per lo sport con le politiche sociali, sanitarie, educative, culturali, ambientali, urbanistiche, turistiche, giovanili e del benessere;
d) realizzazione di pubblicazioni per la diffusione di una cultura sportiva improntata a principi di lealtà e correttezza, all’osservanza delle regole e di comportamenti solidali e responsabili. - L’Osservatorio è costituito con decreto del Presidente della Regione.
- Le modalità di funzionamento dell’Osservatorio e il relativo programma annuale delle attività sono disciplinati con apposito regolamento interno.
- L’Osservatorio esercita le proprie funzioni anche in collaborazione, previa intesa, tra gli altri, con Università, enti di alta formazione e la Scuola dello Sport.
- I soggetti destinatari di contributi ai sensi della presente legge e gli enti locali sono tenuti a fornire alla Regione dati e informazioni per lo svolgimento delle attività dell’Osservatorio.
- La Regione è autorizzata a trattare, anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, i dati personali raccolti, a utilizzarli per fini statistici, conoscitivi e di ricerca e a comunicarli e diffonderli, anche in forma disaggregata, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.