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Art. 16 (Associazioni sportive centenarie del Lazio)

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  1. La Regione promuove i valori storico-culturali e sportivi delle associazioni sportive operanti nel territorio regionale, non aventi finalità di lucro, costituite e in attività da almeno cento anni.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è istituito, in accordo e collaborazione con l’Unione nazionale delle associazioni sportive centenarie d’Italia (UNASCI) il Registro delle associazioni sportive centenarie del Lazio, di seguito denominato Registro. Il Registro è costituito ed aggiornato annualmente dalla struttura regionale competente in materia di sport ed è pubblicato sul sito istituzionale della Regione.
  3. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti le modalità di costituzione e tenuta del Registro, le modalità di presentazione delle domande di iscrizione da parte delle associazioni centenarie del Lazio, nonché eventuali requisiti integrativi rispetto a quelli di cui al comma 1.
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