Proposta di legge n.169 del 21 giugno 2019

Art. 6 bis (Disciplina della compartecipazione)

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EMENDAMENTO ALLA P.L. N. 169 – “Promozione dei diritti a favore delle persone con disabilità”

Dopo l’art. 6 è aggiunto il seguente:

1. Per l’accesso agli interventi ed i sostegni in regime residenziale e semiresidenziale con Delibera di Giunta Regionale verranno determinati i livelli di compartecipazione alla spesa, in base all’indicatore ISEE sociosanitario più favorevole, tenendo in ogni caso conto dell’apporto di risorse di varia natura, non solo finanziarie, della persona o della sua famiglia, a condizione che siano previamente definiti e garantiti i livelli essenziali, tanto sanitari che sociali delle prestazioni, e comunque da applicare nei confronti di coloro che hanno un indicatore ISEE sociosanitario superiore € 50.000,00 se adulti, € 65.000 se minori.

2. La compartecipazione non potrà superare, in ogni caso il 20% del solo reddito netto personale ai fini fiscali. Per gli altri interventi sono esenti dalla compartecipazione alla spessa assistenziale le persone con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, c. 3 della l. 104/92.”

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