ARTICOLO ORIGINARIO
l. La Regione, ai sensi della legge regionale 27 luglio 2018, n. 6 (Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno del diritto allo studio e la promozione della conoscenza nella Regione) promuove la realizzazione di progetti finalizzati all’inserimento scolastico in scuole di ogni ordine e grado e la conseguente inclusione delle persone con disabilità.
2. La Regione realizza interventi di formazione professionale, coordinandoli con gli interventi di inclusione scolastica di cui al comma 1.
3. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale).
EMENDAMENTO ART. 8 – APPROVATO IL 14.02.22
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 34 della Costituzione e nel rispetto, in particolare, delle competenze statali di cui all’art. 117 comma 2 lettera n) e comma 3 nonché in raccordo con la programmazione regionale in materia di istruzione, formazione e lavoro, promuove:
a) progetti finalizzati all’accrescimento dell’autonomia e all’acquisizione delle competenze degli alunni e degli studenti con disabilità che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, gli istituti formativi di cui all’articolo 7 della legge regionale 20 aprile 2015, n. 5 (Disposizioni sul sistema educativo regionale di istruzione e formazione professionale), nonché dei giovani con disabilità impegnati in percorsi di istruzione e formazione tecnico superiore e universitari;
b) nell’ambito scolastico e formativo, progetti di alternanza scuola-lavoro, tirocini e apprendistato che tengano conto delle specifiche tipologie di disabilità;
c) percorsi di accompagnamento post scolastico finalizzati al mantenimento delle competenze scolastiche e sociali acquisite nel corso dei cicli di istruzione e di sostegno agli allievi;
d) progetti di sostegno agli allievi con disabilità che frequentano corsi formazione;
e) forme di raccordo tra le istituzioni scolastiche e formative e le strutture socio-sanitarie regionali che si occupano del sostegno psicologico e psichiatrico di bambini, ragazzi e giovani con disabilità, finalizzate alla presa in carico scolastico ed alla partecipazione dei gruppi di lavoro scolastici per l’inclusione;
f) scuola, formazione e occupazione mediante percorsi individualizzati mediante PCTO Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento e PEI Piano Educativo individualizzato che tengano conto della specificità di ogni studente con disabilità;
g) progetti di formazione con metodologia Peer Buddy per gli alunni e studenti neurotipici, nelle scuole e negli istituti di cui alla lettera a);
h) forme di raccordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 2021 n.1 (Disposizioni in materia di cooperative di comunità) delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle amministrazioni pubbliche dirette a sostenere progetti di formazione e inserimento lavorativo dei giovani adulti con disabilità, con particolare attenzione a quelli con bisogno di supporto intensivo;
i) lo stanziamento di ulteriori risorse per la rimozione delle barriere architettoniche e senso-percettive e per la dotazione e la manutenzione degli ausili e dei presidi di legge nelle scuole di ogni ordine e grado, negli istituti formativi e nelle università.
2. La Regione promuove percorsi di cittadinanza attiva a favore dei giovani disabili, anche attraverso i progetti di servizio civile di cui alla legge regionale 14 giugno 2017, n. 5 (Istituzione del servizio civile regionale).