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ARTICOLO ORIGINARIO

1. La Regione adotta in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Disposizioni per il trasporto pubblico locale. Attuazione dell’art. 18, comma 3 bis del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400 e ulteriori disposizioni) misure volte a favorire la mobilità individuale con autonomia delle persone con disabilità, nonché l’accessibilità ai mezzi di trasporto ed alle infrastrutture ad essi correlate, all’informazione, alla comunicazione, alle attrezzature e ai servizi offerti al pubblico, sia nelle aree urbane che nelle aree rurali.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in particolare:

a) monitora l’applicazione degli standard minimi e delle linee guida per l’accessibilità alle strutture e ai servizi aperti o offerti al pubblico;

b) orienta le azioni nei confronti degli enti privati che forniscono le strutture e i servizi di cui alla lettera a) al rispetto delle norme relative all’accessibilità per le persone con disabilità;

c) monitora la realizzazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’abbattimento delle barriere sensoriali da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, prevedendo l’accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico, nonché degli spazi urbani, quale criterio di premialità per l’accesso ai programmi finanziati dalla Regione in base alle norme di settore;

d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;

e) favorisce, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all’accessibilità sui mezzi.

EMENDAMENTO ART. 7 – APPROVATO IL 14.02.22

1. La Regione, al fine di favorire l’autonomia delle persone con disabilità, garantisce l’accessibilità ai
mezzi di trasporto e alle relative infrastrutture, nonché alle strutture e ai servizi offerti al pubblico e promuove la piena informazione e comunicazione, con linguaggio universale e semplificato e in modalità singola e integrata, su tutti i servizi di trasporto offerti, sia nelle aree urbane che nelle aree extraurbane.

2. La Regione al fine di garantire l’accessibilità agli edifici e alle strutture pubbliche e private, nonché
la viabilità da parte di tutti i cittadini, promuove interventi di edilizia per l’adeguamento degli immobili e degli spazi urbani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta, in particolare:
a) entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, coinvolgendo le organizzazioni rappresentative, avvia un monitoraggio periodico sulla presenza di barriere architettoniche e sensopercettive negli edifici, strutture, presidi ospedalieri e immobili di edilizia residenziale di proprietà regionale, riferendo ogni due anni, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale e alla Cabina di Regia di cui all’art….. sull’esito del monitoraggio stesso;
b) verifica l’accessibilità fisica e digitale degli enti fornitori dei suoi servizi, in base alla normativa vigente;
c) promuove e monitora la realizzazione del piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e dei piani integrati degli spazi urbani da parte degli enti locali, anche mediante interventi di progettazione universale, che prevedono l’accessibilità e la fruibilità ai luoghi pubblici e aperti al pubblico e dell’edilizia residenziale, nonché degli spazi urbani secondo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone e con l’utilizzo esplicativo dei diversi linguaggi come Braille, LIS, CAA, Easy to read, ingrandimento immagini, sintesi vocale, e simili;
d) promuove lo sviluppo, la produzione e la distribuzione di tecnologie di informazione e comunicazione, in modo da renderle accessibili e fruibili al minor costo;
e) favorisce e promuove, mediante le aziende di trasporto pubblico locale, la formazione del personale sui temi della disabilità, con particolare riferimento all’accessibilità e fruibilità dei mezzi, in
collaborazione con le organizzazioni rappresentative;

4. Al fine di sostenere ed implementare le attività di cui al comma 2, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione istituisce il Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche (C.R.I.B.A.). Le modalità di organizzazione del C.R.I.B.A sono definite con deliberazione della Giunta regionale. Il C.R.I.B.A. svolge le seguenti funzioni:
a) informazioni e consulenza sulla normativa in materia di accessibilità e barriere architettoniche;
b) formazione e aggiornamento professionale in particolare agli operatori degli uffici tecnici degli enti locali sui temi connessi all’accessibilità nell’ottica della progettazione universale;

5. La Giunta regionale provvede alla revisione della normativa sulla tassa automobilistica prevedendo delle agevolazioni in favore delle persone con disabilità

6. La Regione promuove interventi volti ad attuare percorsi facilitati e dedicati per il conseguimento ove possibile della patente di guida per tutte i tipi di disabilità.



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