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ARTICOLO ORIGINARIO

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.

2. Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di cui all’articolo 14, decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;

b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell’andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;

c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.

4. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal comma 2.

EMENDAMENTO ART. 15

1 La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della
presente legge e dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di un sistema organico e integrato dei diversi ambiti di intervento per la tutela dei diritti della persona con disabilità.

2. Per la finalità di cui al comma l, la Giunta regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di cui all’articolo 14, decorso un anno dall’entrata in vigore della presente legge e con periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente ed al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) una descrizione dello stato di attuazione della presente legge e le criticità;

b) un quadro descrittivo del numero, della tipologia, dell’andamento ed evoluzione degli interventi e delle azioni realizzate nei singoli ambiti di intervento;

c) i dati e gli elementi idonei per una valutazione degli effetti finanziari e delle eventuali variazioni compensative derivanti dall’attuazione delle disposizioni della presente legge;

d) i dati e gli elementi, previ idonei relativi controlli annuali, per la valutazione della qualità dei servizi erogati alle singole persone con disabilità beneficiarie della norma.

3. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame, attraverso la pubblicazione sulla apposita sezione creata sul sito istituzionale di cui all’art . 4, c. 1, lettera b.

4. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dal comma 2.

5. La Giunta Regionale, avvalendosi anche del supporto della Cabina di regia di cui all’art. 14, stabilisce con proprio atto entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge:

a) la disciplina e le linee guida relativa alle procedure e termini massimi per la predisposizione e l’approvazione dei progetti e dei piani personalizzati;

b) i criteri e le modalità per la concessione dei contribuiti per la realizzazione degli interventi individuati dagli artt. 4 , 6 e 10 della presente legge;

c) l’organizzazione di uffici e organismi che consentano il monitoraggio di tali politiche al fine di ridurre possibili contenziosi, comunicando tempestivamente ai Disability manager ed in ultima istanza alla Cabina di regia di cui all’art 14;

d) i criteri e le modalità per la promozione e l’organizzazione delle campagne di informazione e sensibilizzazione di cui all’art. 4 ed all’ art. 14, comma 4, lettera c.

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