l . In attuazione di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 ottobre 2017 , viene istituito un tavolo di lavoro quale sede di confronto permanente sul tema della disabilità con le autonomie locali a livello regionale, le associazioni a tutela delle persone con disabilità e le organizzazioni sindacali, entrambe maggiormente rappresentative, utilizzando i criteri di rappresentanza adottati dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009.
2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua i componenti del tavolo di cui al comma l , nonché le modalità di funzionamento dello stesso.
3. In relazione a specifici argomenti, per i quali si renda necessaria una consultazione altamente qualificata, il tavolo di cui al comma I può avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati presenti sul territorio regionale o nazionale, esperti sui temi trattati, al fine di garantire che gli interventi a favore delle persone con disabilità siano il più possibile integrati tra di loro e rispondenti alle reali necessità.
4. La partecipazione ai lavori del tavolo di cui al comma 1 non comporta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.