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ARTICOLO ORIGINARIO

1. La Regione promuove e monitora, negli ambiti di propria competenza, la piena fruibilità e accessibilità a eventi culturali, luoghi di interesse e percorsi turistici, favorendo un approccio inclusivo che tenga conto delle diverse esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche, di tutte le persone.

2. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma l, sono realizzati in assenza di barriere architettoniche e sensoriali o con l’impegno di fornire assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne la piena partecipazione.

EMENDAMENTO ART. 11 – APPROVATO IL 14.02.22

1. La Regione promuove e monitora la piena fruibilità e accessibilità per le persone disabili ad iniziative ed eventi culturali, ai beni culturali, ai percorsi turistici, alle strutture ricettive, agli stabilimenti balneari e ai siti museali favorendo così un approccio inclusivo che tenga conto delle
esigenze e delle caratteristiche fisiche, motorie, sensoriali, comunicative, relazionali, intellettive, psichiche di ogni persona.

2. Nell’ambito delle procedure di evidenza pubblica adottate per la concessione dei benefici per la realizzazione dei progetti in ambito culturale e turistico, è riconosciuta priorità nel sostegno a quelli che favoriscono la fruibilità a tutti i tipi di disabilità, anche ricorrendo a strumenti tecnologici.

3. La Regione garantisce alle persone con disabilità l’accesso alle informazioni relative agli eventi, strutture, luoghi e percorsi di cui al comma 1, anche ricorrendo a strumenti tecnologici particolari.

4. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni rappresentative/di difesa dei diritti delle persone con disabilità, provvede a modificare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la normativa regionale in materia di turismo, in modo da prevedere:
a) specifiche misure e strumenti volti a garantire, attraverso l’eliminazione delle barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente, l’accessibilità e la fruibilità per le persone con disabilità all’interno delle strutture ricettive;
b) strumenti di controllo e monitoraggio per verificare il rispetto dei requisiti strutturali e funzionali specificamente diretti a garantire l’accessibilità e la fruizione degli stabilimenti balneari da parte delle persone con disabilità, previsti per l’utilizzazione delle aree del demanio
marittimo per finalità turistico-ricreative.

5. I progetti finanziati anche con il contributo della Regione, in base alle norme di settore, relativamente agli eventi, luoghi e percorsi di cui al comma 1, sono realizzati cercando di garantire accessibilità universale ai servizi culturali e turistici, ovvero la piena fruizione inclusiva e uguale a ogni cittadino, in assenza di barriere architettoniche, cognitive e senso-percettive e, laddove necessario, garantendo forme di supporto e assistenza alle persone con disabilità, al fine di favorirne piena partecipazione. Ove la creazione di percorsi turistici universalmente accessibili sia architettonicamente o urbanisticamente impossibile, la Regione, autorizza percorsi alternativi per persone con disabilità e finanzia progetti che prevedono l’abbattimento delle barriere architettoniche per favorire la più ampia partecipazione, ad eventi culturali e turistici, delle persone con disabilità.

6. La Regione garantisce la formazione del personale degli enti per il turismo ed operatori turistici sui diritti e le esigenze delle persone con disabilità.

7. La Regione promuove la collaborazione tra i vari soggetti pubblici e privati nei temi dell’accessibilità culturale e turistica e l’attivazione di progettualità partecipate e condivise con gli stakeholder di riferimento.

8. La Regione sostiene l’avvio di start up di imprese sociali, per imprenditoria giovanile e femminile, per la realizzazione di servizi specializzati di informazione, prenotazione di strutture ricettive, servizi turistici e per la mobilità, sostenibili anche per le persone con disabilità, nelle località turistiche regionali.

9. La Regione promuove la formazione e l’occupazione di nuove figure professionali, in ambito culturale, turistico o commerciale, in coerenza con il D.Lgs 61/2017 ,in raccordo con il sistema degli ITS e con il sistema scolastico e universitario presente nella Regione.

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