ARTICOLO ORIGINARIO
1. Con riguardo alle attività informative e di sensibilizzazione, la Regione:
a) impiega nelle proprie leggi, nonché nei regolamenti e atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU di cui all’articolo 1 e ne promuove l’uso da parte di tutti gli enti pubblici;
b) promuove l’attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi specifici rivolti ai cittadini, istituendo, sul sito istituzionale della Regione, una sezione dedicata al tema della disabilità, con duplice accesso rivolto alla cittadinanza, nonché alle istituzioni;
c) incoraggia l’attuazione di provvedimenti per la diffusione di una nuova percezione della disabilità, sostenendo il rispetto per i diritti e la dignità delle persone.
2. La Regione contrasta, altresì, gli stereotipi, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul sesso e l’età.
EMENDAMENTO ART. 4 – APPROVATO IL 14.02.22
1. La Regione nell’ambito delle attività di informazione e di sensibilizzazione, in particolare:
a) realizza e promuove iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a contrastare gli stereotipi, le discriminazioni dirette e indirette, lo stigma, i pregiudizi e le pratiche dannose riguardanti le persone con disabilità, compresi quelli fondati sul genere e sull’età e a diffondere una concezione della disabilità con al centro la persona e i suoi diritti;
b) promuove nelle attività di informazione, aggiornamento e accesso ai servizi l’utilizzo di un linguaggio semplificato, integrato con traduzioni e linguaggi specifici per particolari disabilità e crea, sul sito istituzionale della Regione, un’apposita sezione dedicata alla disabilità contenente tutte le informazioni sui servizi disponibili affinché questi siano conoscibili, accessibili e facilmente fruibili da tutti;
c) impiega nelle leggi, nei regolamenti e negli atti amministrativi, esclusivamente i termini “disabilità” e “persone con disabilità”, come previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e ne promuove l’uso da parte degli enti pubblici;
d) adotta provvedimenti che favoriscano la diffusione di una nuova cultura della disabilità che riconosca i diritti e la dignità delle persone;
e) garantisce, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, la fruibilità e l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni gestite dalla Pubblica Amministrazione regionale, secondo i principi sanciti dalla Direttiva UE 2019/882 “European Accessibility Act” e dalla legge 9 gennaio 2004 n.4.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per l’attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera a).
3. La Regione, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, istituita nel 1992 dall’ONU per promuovere l’inclusione delle persone con disabilità e combattere ogni forma di discriminazione e che si celebra il 3 dicembre di ogni anno, promuove e sostiene campagne ed iniziative sul territorio.