ARTICOLO ORIGINARIO
1. La Regione per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 :
a) interviene per promuovere l’autodeterminazione e l’autonomia delle persone con disabilità;
b) favorisce la piena inclusione e la partecipazione effettiva delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo e politico;
c) promuove condizioni di pari opportunità e non discriminazione di genere;
d) sostiene interventi negli ambiti relativi alla mobilità, all’informazione e alla comunicazione in condizioni di uguaglianza con le altre persone.
SUBEMENDAMENTO ART. 2 – APPROVATO IL 16.11.22
1. La Regione per le finalità di cui all’art. 1 e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio” e successive modifiche, in particolare:
a) pone in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere di ogni natura che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità, anche attraverso il supporto e il sostegno necessario per il raggiungimento della massima autonomia e indipendenza possibile, intesa quale capacità di sviluppare le proprie relazione sociali, economiche e culturali, nel rispetto della garanzia effettiva al proprio diritto alla libertà di scelta;
b) promuove il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità valorizzando sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati, con gli enti del Terzo settore e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all’autonomia delle persone con disabilità, in coerenza con l’art. 12 della l.r. 11/2016;
c) garantisce l’accesso delle persone con disabilità alle nuove tecnologie digitali;
d) promuove e semplifica l’accesso delle persone con disabilità ai servizi pubblici, favorendone l’erogazione anche in modalità digitale o a domicilio;
e) incentiva con premialità i Comuni virtuosi in tema di accessibilità;
f) garantisce che ogni tipologia di intervento realizzato con finanziamenti o cofinanziamenti regionali sia fruibile dalle persone con disabilità;
g) realizza campagne informative rivolte alle persone con disabilità al fine di potenziarne la partecipazione attiva, l’inclusione sociale ed il sostegno tra pari;
h) monitora, elabora, aggiorna, condivide e promuovere, previa intesa con l’ISTAT, la raccolta di dati che illustrino la condizione delle persone con disabilità, anche in riferimento alle diverse situazioni territoriali di tutta la Regione;
i) promuove accordi e convenzioni, nel rispetto della normativa vigente, con istituti di ricerca presenti sul territorio regionale che possano fornire strutture e ausili innovativi volti a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.