0 0
Read Time:2 Minute, 35 Second

ARTICOLO ORIGINARIO

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32 e 38 della Costituzione, i principi statutari, nonché nel rispetto della normativa statale ed europea di riferimento, promuove la realizzazione di interventi volti a favorire le politiche per le persone con disabilità.

2. La Regione, in attuazione delle finalità di cui al comma 1, persegue i seguenti obiettivi:

a) sostenere la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, in particolare sulla base dei principi di eguaglianza, non discriminazione e solidarietà;

b) porre in essere azioni volte a concorrere alla rimozione delle barriere fisiche, sensoriali e culturali che impediscono il pieno sviluppo della persona con disabilità e il raggiungimento della massima autodeterminazione possibile, intesa quale capacità di sviluppare autonomamente le proprie relazioni sociali, economiche e culturali;

c) disciplinare gli interventi regionali relativi alle politiche per la disabilità, uniformando il contesto legislativo regionale alle finalità di cui al comma 1 e alle linee guida del Programma biennale d’azione, redatte E: dall’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui alla legge 18/2009;

d) favorire il coordinamento delle politiche a favore delle persone con disabilità attraverso sinergie e accordi con gli enti pubblici e privati presenti sul territorio regionale, con le associazioni di tutela delle persone con disabilità maggiormente rappresentative e con tutti gli attori coinvolti nella gestione e accompagnamento all’autonomia delle stesse.

SUBEMENDAMENTO ALL’ART.1 – APPROVATO IL 16.11.22

1. La Regione, in coerenza con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea proclamata a Strasburgo nel 2007, la Convenzione dell’Organizzazione delle Nazione Unite (ONU) sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006 ratificata dalla legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità), la normativa internazionale e statale, i principi di cui agli articoli 2, 3, 30, 32, 34, 35 e 38 della Costituzione, i principi statutari, promuove interventi al fine di riconoscere e garantire la centralità, la dignità, i diritti e le libertà fondamentali di ogni persona con disabilità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, pari opportunità, non discriminazione, compresa quella di genere, solidarietà e autodeterminazione.

2. Gli interventi di cui al comma 1 favoriscono la piena inclusione e partecipazione delle persone con disabilità, anche con il supporto del caregiver, in tutti gli ambiti della vita, in particolare in quello sociale, sanitario, abitativo, riabilitativo, scolastico, formativo, lavorativo, economico, culturale, sportivo, politico, penitenziario, nonché in quelli relativi alla mobilità, all’informazione e alla comunicazione.”

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: